COS’È E COSA PUÒ FARE UN ENTE BILATERALE
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 2, comma 1, lettera ee) definisce gli organismi paritetici (quali sono gli ENTI BILATERALI)
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
- La programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici
- Lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
- L’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia
- Ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro
Le priorità di un Ente Bilaterale, quindi, sono quelle di sostenere e far crescere le imprese e i loro dipendenti, promuovere la formazione professionale (apprendistato e continua) e la sicurezza sul lavoro, fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro e quello dei dipendenti, sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per il mondo del lavoro.
Recentemente la legge ha iniziato a promuovere il ruolo degli enti bilaterali, riconoscendo loro anche compiti relativamente a: integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro a favore dei lavoratori licenziati per ragioni oggettive o economiche; formazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori e gli imprenditori; integrazione alle prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortunio e maternità; assistenza e sostegno per soddisfare particolari bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie (quali concessioni di borse di studio ed integrazioni per prestazioni sanitarie) fino ad arrivare all’assistenza per le vertenze in materia di lavoro.